NOTIZIE IMMOBILIARI

Decreto Ristori e Ristori Bis

Di seguito i punti più salienti del decreto ristori e ristori-bis:

 

  NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

  Soggetti beneficiari

 

Il contributo spetta alle imprese e ai lavoratori autonomi che al 25/10/2020 hanno partita IVA attiva e dichiarano di svolgere quale attività prevalente:

 .  una delle attività individuata dal rispettivo codice ATECO dichiarato in Agenzia delle Entrate, a prescindere dalla classificazione del proprio territorio in zona “rossa”, “arancione” o “gialla”;

.  una delle attività individuata dal rispettivo codice ATECO dichiarato in Agenzia delle Entrate, esclusivamente qualora la sede operativa sia ubicata in zona “rossa”.

 Requisiti richiesti

Analogamente a quanto previsto dal contributo a fondo perduto istituito con il Decreto Rilancio del maggio 2020, il contribuente potrà beneficiarne qualora il fatturato di aprile 2020 abbia subito una diminuzione di almeno il 33,33% rispetto al fatturato di aprile 2019, anche qualora nel 2019 abbia conseguito ricavi superiori ai 5 milioni.

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività dall’01/01/2019, il contributo spetta anche in assenza della predetta riduzione.

 Modalità di riconoscimento

È necessario individuare due differenti situazioni:

. soggetto che ha già beneficiato del precedente contributo a fondo perduto “Decreto Rilancio”: il riconoscimento sarà automatico da parte dell’Agenzia delle Entrate mediante accredito sul c/c bancario indicato nella relativa pratica;

. soggetto che non ha mai presentato l’istanza: a fronte del rispetto dei requisiti, dovrà essere presentata un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate; i termini e le modalità saranno definiti tramite un apposito Provvedimento che sarà emanato a giorni.

Tassazione

Il beneficio in esame non è tassato ai fini Irpef, Ires e Irap.

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER GLI OPERATORI CON SEDE NEI CENTRI COMMERCALI

 Contributo spettante

L’importo del contributo varia a seconda che all’interno del centro commerciale:

. il soggetto svolga come attività prevalente: sarà riconosciuto un importo pari al 30% di quanto percepito a titolo di contributo a fondo perduto in base al “Decreto Ristori” (quindi calcolato sul 400% - 200% - 150% - 100% indicato precedentemente);

. il soggetto svolga un’altra attività prevalente: sarà riconosciuto un importo pari al 30% di quanto percepito grazie al contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Rilancio” (quindi calcolato sul 20% - 15% - 10% della differenza di fatturato tra aprile 2019 e aprile 2020).

  

ESTENSIONE “BONUS CANONI LOCAZIONE”

 Il credito d’imposta per i canoni di locazione è esteso anche ai canoni pagati per i mesi di ottobre, novembre e dicembre per i soggetti che dichiarano di svolgere quale attività prevalente:

. una delle attività a prescindere dalla classificazione del proprio territorio in zona “rossa”, “arancione” o “gialla”;

. una delle attività nonché per le agenzie viaggio e i tour operator, esclusivamente qualora la sede operativa sia ubicata in zona “rossa”.

 Si ricorda che il credito è pari al 60% del canone di locazione pagato su immobili ad uso non abitativo, qualora si riscontri una riduzione del fatturato pari ad almeno il 50% nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 rispetto ai medesimi mesi del 2019.

 

 CANCELLAZIONE O PROROGHE DI DETERMINATI VERSAMENTI

Sospensione versamento IVA, Irpef e addizionali nel mese di novembre

Per i soggetti che:

. esercitano attività economiche sospese su tutto il territorio nazionale in base al Decreto Legge del 3 novembre 2020;

. esercitano attività di servizi di ristorazione operanti nelle cd. zone “arancioni” o “rosse”;

. esercitano le attività alberghiera, agenzie viaggio o tour operator, operanti nelle cd. zone “rosse”;

sono sospesi i versamenti con scadenza nel mese di novembre 2020 relativi a:

. ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;

. trattenute relative alle addizionali regionali e comunali;

. IVA

 Tali versamenti dovranno essere effettuati senza sanzioni o interessi entro il 16/03/2021 in unica soluzione o in un massimo di quattro rate mensili di pari importo, a partire dal 16/03/2021.

 

  Cancellazione seconda rata IMU

Non è dovuta la seconda rata IMU 2020 con riferimento agli immobili e relative pertinenze in cui è esercitata:

. una delle attività a prescindere dalla classificazione del proprio territorio in zona “rossa”, “arancione” o “gialla”;

. una delle attività esclusivamente qualora la sede operativa sia ubicata in zona “rossa”.

 L’abolizione opera a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Inoltre, resta fermo quanto previsto dal “Decreto Agosto”, in base al quale non è dovuta la seconda rata per gli immobili:

. adibiti a stabilimenti balneari, marittimi, lacuali, fluviali e termali;

. rientranti nella categoria D/2 e relative pertinenze e per gli agriturismi, rifugi di montagna, case e appartamenti per vacanze, Bed & Breakfast, residence, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività.

  

Estensione termine versamento secondo acconto per i “soggetti ISA”

Per i cd. “soggetti “ISA”, il versamento del secondo o unico acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, in scadenza al 30/11/2020, è prorogato al 30 aprile 2021:

. per i soggetti operanti nei settori economici a prescindere dalla classificazione del proprio territorio in zona “rossa”, “arancione” o “gialla”;

. per i soggetti operanti nei settori economici esclusivamente qualora la sede operativa sia ubicata in zona “rossa”.

  

SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Nuovi fondi a sostegno

I Decreti hanno istituito due appositi fondi, il primo per il 2020, il secondo per il 2021:

. il primo a sostegno delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, destinato alla ripresa di quelle realtà che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei Provvedimenti di sospensione delle attività sportive; i criteri di riparto delle risorse saranno stabiliti con apposito provvedimento dal Dipartimento dello Sport;

. il secondo a sostegno degli enti del terzo settore, in particolare a favore delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale; i criteri di reparto saranno stabiliti con Decreto del Ministro del Lavoro e dell’Economia.

 Tali fondi non sono cumulabili tra loro; il secondo, inoltre, non è cumulabile con il contributo a fondo perduto.

 

Nuova indennità collaboratori sportivi

È estesa e aumentata a 800 € per il mese di novembre l’indennità già riconosciuta ai collaboratori sportivi per i mesi da marzo a giugno.

Tale bonus non concorre alla formazione del reddito e viene erogato da Sport e Salute s.p.a. previa apposita domanda da presentare entro il 30/11/2020; per i soggetti già beneficiari delle indennità per i mesi predetti, per i quali permangono i requisiti, l’erogazione sarà automatica senza dover presentare alcuna istanza.

Si ricorda, però, che tale indennità non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro (dipendenti, lavoratori autonomi…).

 

NOVITA’ PER I DATORI DI LAVORO

Divieto di licenziamento fino al 31 gennaio 2021

Il “Decreto Ristori” ha esteso fino al 31/01/2021:

. il blocco dei licenziamenti, quindi è precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo, nonché la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo;

. la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo pendenti, avviate dopo il 23/02/2020, e le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso.

 Le suddette disposizioni non si applicano:

. nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa;

. nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;

. ai licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

 

 Cassa integrazione

È stato istituito un nuovo blocco di sei settimane di trattamenti CIGO, assegno ordinario e CIGD, da collocarsi nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021, relative ai lavoratori in forza al 09/11/2020, destinate ai datori di lavoro:

. ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di nove settimane dal “Decreto Agosto” e decorso il periodo autorizzato;

. appartenenti ai settori interessati dal DPCM 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19.

Tali settimane comportano, per i datori di lavoro che ne beneficiano, il pagamento di un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019.

 Nello specifico, il contributo addizionale è pari al:

. 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;

. 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

 Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che

. hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%,

. hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019,

. appartengono ai settori interessati dal DPCM 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura p limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID- 19.

Per quanto concerne i termini di presentazione, le domande di trattamento relative alle sei settimane concesse devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Dovrà essere chiarita la specifica che prevede il termine di decadenza al 30 novembre per le riduzioni o sospensioni verificatesi dal 16 novembre.