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Fondo salva-casa: la rinegoziazione del mutuo

In momenti di crisi economica, il primo pensiero di tutti va alle proprie abitazioni, ed ai costi da sostenere per l’acquisto di esse. Per fronteggiare i casi più gravi di crisi economica, il governo è intervenuto attraverso il c.d. decreto fiscale.

Per mezzo di questo decreto, il mutuatario inadempiente e già esecutato, in determinate situazioni specifiche, può rinegoziare il mutuo o ottenere un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, da una banca terza, beneficiando dell’assistenza del Fondo di garanzia prima casa per la parte di debito rimanente.  Tale fondo, istituito presso il MEF dalla legge di stabilità 2014, fornisce garanzie sui finanziamenti ipotecari nella misura del 50% della quota capitale.

Se la banca ha avviato in una procedura esecutiva riguardante l’abitazione principale del debitore, lo stesso potrà rinegoziare il mutuo come previsto dal D.L. fiscale, ma solo al ricorrere cumulativamente di talune condizioni.

Il debitore dovrà essere un consumatore,  ovvero “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”. Nei riguardi del debitore, inoltre non potrà essere pendente una procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento.

Il mutuatario dovrà rimborsare l’importo rinegoziato con una tempistica non superiore ai 30 anni dalla data di sottoscrizione dell’accordo. La durata in anni sommata all’età del debitore non potrà comunque superare il numero di 80. Saranno a carico del debitore anche le spese liquidate dal giudice, anche a titolo di rivalsa, che andranno rimborsate integralmente al creditore.

 Intervento di parenti o affini

Se non riesce a ottenere la rinegoziazione o il rifinanziamento, il mutuatario inadempiente, ferme restando le condizioni previste dalla legge, potrà farsi assistere da un parente o affine fino al terzo grado a cui il finanziamento potrà essere concesso e, in tal caso, il giudice emetterà un decreto di trasferimento in suo favore.

 Per i successivi 5 anni, il debitore e la sua famiglia avranno il diritto legale di abitazione ed entro lo stesso termine il debitore potrà chiedere indietro la proprietà dell’immobile, previo rimborso integrale degli importi già corrisposti al soggetto finanziatore dal parente.

 

 

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