NOTIZIE IMMOBILIARI

La conformità catastale e la conformità urbanistica

Verifiche da effettuare con il tecnico prima della vendita di un immobile

In questo secondo intervento, analizziamo la figura del geometra ed il suo compito nell'ambito catastale:

CONFORMITA’ CATASTALE

Dal primo luglio 2010 è entrata in vigore la norma che impone la verifica della regolarità catastale dei fabbricati prima del rogito.
Il notaio, prima della stipula degli atti di vendita dei fabbricati, o di altri atti con i quali si trasferiscono o costituiscono diritti reali sugli stessi deve verificare che l’immobile sia regolarmente censito in catasto a nome del legittimo proprietario (o titolare del diritto reale), il quale deve dichiarare che i dati catastali e le planimetrie depositate in catasto corrispondono allo stato di fatto del fabbricato.

Come viene indicato nel decreto legge numero 78 del 31 maggio 2010, la suddetta dichiarazione si può sostituire con una attestazione, detta di conformità, che viene rilasciata da un tecnico abilitato dopo avergli presentato i relativi atti di aggiornamento catastale.

In Italia il catasto si divide in due sezioni complementari: il catasto terreni e il catasto fabbricati.

  • Il Catasto Terreni comprende l’elenco di tutti i terreni di natura agricola o inedificati e si esegue con il software PREGEO (Pretrattamento atti geometrici);

  • il Catasto Fabbricati, denominato Catasto Edilizio Urbano, è costituito dalle costruzioni di natura civile, industriale e commerciale e si esegue con il software DOCFA (Documenti Catasto Fabbricati);

Conformità catastale ed urbanistica: chiariamo le differenze

LA conformità catastale, come sopra riportato, rappresenta la precisa corrispondenza fra lo stato di fatto dell’immobile in analisi ed i suoi dati catastali e, ovviamente, della sua corrispondente planimetria. Il Catasto dipende dal Ministero delle Finanze, e ricopre una funzione fiscale, ma non urbanistica. Inoltre, non possiede nemmeno una funzione probatoria, cioè non fornisce i dati certi relativi all’intestazione della proprietà né tantomeno sulla loro legittimazione urbanistica.

La conformità urbanistica, invece, rappresenta la corrispondenza fra lo stato di fatto dell’immobile e tutto l’insieme dei titoli edilizi abilitativi che sono stati rilasciati nella storia costruttiva dell’edificio. Tale aspetto di regolarità rappresenta quello maggiormente rilevante e, prima di ogni intervento edilizio, deve essere verificato, così come prima della cessione immobiliare.

 

 

Per maggiori informazioni ed approfondimenti in merito all'argomento, e per ricevere una consulenza gratuita da un professionista nel settore, contatta il nostro numero dedicato 327 4950258 o inviaci un'email all'indirizzo consulenza@italcasaiseo.it