NOTIZIE IMMOBILIARI

Il ruolo del Geometra nel mercato immobiliare

Sezione urbanistica

LA FIGURA DEL GEOMETRA NELL'ERA IMMOBILIARE MODERNA



Quella del geometra rappresenta una figura professionale estremamente importante al quale rivolgersi per una moltitudine di questioni, sia pratiche che burocratiche.

Le competenze dei geometri, grazie anche al loro approccio multitasking in merito alle questioni che vengono loro poste dai clienti, li rendono una rigura indispensabile in molteplici occasioni:

è possibile rivolgersi ad un geometra per avere una consulenza precisa sulle tabelle millesimali, per certificare il livello energetico della propria abitazione, per impostare la parte burocratica relativa alla S.C.I.A. (la documentazione necessaria per avviare i lavori di restauro o rinnovo della propria casa), per progettare la direzione dei lavori, ottenere una visura catastale, progettare gli interni di quella che sarà la nostra nuova casa e molto altro ancora.

Analizziamo le mansioni del geometra nell'ambito urbanistico:

In merito alla posizione urbanistica di un immobile, il geometra si occupa di controllare le concessioni e le pratiche edilizie precedentemente presentate sull'immobile; analizza quindi la storia dell'edificio.

Tale verifica avviene attraverso un apposito modulo denominato “richiesta acceso agli atti”, che il geometra compila e invia all’ufficio tecnico del comune di riferimento; in questo modulo vengono riportati i dati catastali dell'immobile, e i dati dei proprietari.

In seguito all'accesso agli atti, si possono riscontrare degli abusi edilizi (es: stato di fatto non conforme all'ultima pratica presente in comune) ci sono diversi tipi di pratiche che si devono presentare in comune in sanatoria. Le più frequenti sono:

 

  • COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA (C.I.L.A.)

  • SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’ (S.C.I.A.)

  • PERMESSO DI COSTRUIRE (P.D.C)

 

Analizziamo nel particolare le pratiche sopra citate:

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSERTIVA (CILA)

la Cila è una comunicazione amministrativa del 2010 con la legge 73.

È presentata allo Sportello Unico per l’edilizia (SUE del comune di riferimento territorialmente competente) dal proprietario dell’immobile che sarà oggetto di interventi edilizi, o da un professionista abilitato delegato dal proprietario, che si occuperà in qualità di “tecnico” o di “progettista” della compilazione delle dichiarazioni e delle asseverazioni di sua competenza.

Il tecnico dichiara che le opere realizzate e gli interventi eseguiti sono regolari ed è lui a realizzare gli elaborati grafici come le planimetrie, le sezioni, i prospetti.

Inoltro la CILA contiene anche i dati identificativi e i documenti dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori edilizi.

Le opere segnalate attraverso la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata possono essere definite come manutenzioni straordinarie “leggere” come:

  • nuovi allacciamenti o rifacimento di fognature esistenti con modifiche del percorso e/o delle caratteristiche preesistenti;

  • il riordino degli spazi interni, con spostamento di tramezzi e divisori non portanti, l’apertura, la chiusura o lo spostamento di porte ed infissi, rifacimento di impianto fognario privato, realizzazione piscina esterna, installazione e posa in opera di canna fumaria ecc;

  • rifacimento degli impianti elettrico, idrico, di riscaldamento, di condizionamento o di climatizzazione.

  • all’interno del singolo appartamento o anche dell’intero fabbricato.

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’ (S.C.I.A.)

La SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività - è la dichiarazione che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale), senza dover più attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti. La SCIA, ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90,  produce infatti effetti immediati.

La SCIA, entrata in vigore il 31 Luglio 2010, ha sostituito la DIA (Denuncia di inizio attività) e la DIAP (Dichiarazione di inizio attività produttiva). Si compone di un'autocertificazione corredata da allegati, necessaria a documentare il possesso di:

  • requisiti soggettivi (morali e professionali se richiesti per lo svolgimento di determinate attività)

  • requisiti oggettivi: previsti dalla legge a seconda del tipo di attività economica da avviare, attinenti ad esempio la conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, ambientale dei locali o delle attrezzature aziendali.

QUANDO PRESENTARE LA SCIA

La SCIA deve essere presentata prima dell'inizio (o della modifica, sospensione, ripresa, cessazione) dell'attività. Alla data di presentazione è necessario che il richiedente sia in possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi necessari per avviare l'attività.

La SCIA è da presentare in merito ad attivita commerciali di somministrazione alimenti, b&b, commercio al dettaglio, commercio online, attività produttive e artigianali, attività turistiche e attività agricole.

La pratica della SCIA dev'essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso un intermediario abilitato o direttamente in prima persona se si hanno le competenze necessarie.

PERMESSO DI COSTRUIRE (P.D.C)
Il permesso di costruire è un titolo autorizzativo rilasciato dal Comune di riferimento e necessario per eseguire interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia.

Esso è disciplinato dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (d.p.r. n. 380/2001) e ha sostituito la vecchia concessione edilizia introdotta dalla legge numero 10 del 1977 (c.d. Legge Bucalossi), che a sua volta era subentrata alla licenza edilizia.

Il permesso di costruire viene utilizzato per le nuove costruzioni, gli ampliamenti o gli interventi rilevanti di ristrutturazione.

Il permesso di costruire può essere richiesto attraverso un'apposita istanza da presentare o, previa sottoscrizione digitale, via pec all'ufficio protocollo del Comune di riferimento o recandosi direttamente presso il Front Office dello Sportello Unico dell'Edilizia.

Alla richiesta vanno allegati un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, gli elaborati progettuali richiesti, gli eventuali ulteriori documenti previsti per lo specifico intervento e una dichiarazione con la quale il progettista abilitato assevera la conformità del progetto agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi vigenti, alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, relative all'efficienza energetica).

La competenza al rilascio è del dirigente o del responsabile dello sportello unico, che vi provvede nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici. In caso di inerzia, è possibile rivolgersi al titolare del potere sostitutivo nominato dalla Regione di riferimento.

Il permesso di costruire, è irrevocabile e oneroso e non comporta limitazione dei diritti dei terzi.

 

 

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